1. I nuclei familiari in cui uno solo dei coniugi produce reddito destinato ad entrambi hanno titolo al rimborso del 50 per cento dell'importo lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trattenuta su stipendi e pensioni dall'ente o dagli uffici erogatori.
1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è concesso previa domanda da parte degli interessati, da inviare agli uffici o agli enti che hanno operato la trattenuta dell'imposta di cui al medesimo articolo 1, entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano con obbligo da parte dell'ufficio o dell'ente ricevente di rilasciare apposita attestazione di avvenuta presentazione.
1. Il sistema di tassazione delle famiglie monoreddito di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. La regolarizzazione della quota di cui al medesimo articolo 1 è computata a decorrere dal 1o gennaio 2007.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.